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Arriva il modello operativo per sbloccare il contributo aggiuntivo legato al credito d’imposta Zes Unica 2025. Con il provvedimento del 16 febbraio, emanato in attuazione dell’ultima legge di bilancio, l’Agenzia delle Entrate ha approvato la “Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta aggiuntivo per gli investimenti nella Zes unica”, passaggio indispensabile per accedere alla nuova quota di beneficio.

Il contributo aggiuntivo, previsto dall’articolo 1, comma 448, della legge n. 199/2025, riconosce alle imprese un’ulteriore percentuale pari al 14,6189% del credito richiesto con la comunicazione integrativa 2025, a condizione che non abbiano beneficiato, per i medesimi investimenti, del credito alternativo disciplinato dall’articolo 38 del Dl n. 19/2024.

La misura si inserisce nel percorso già avviato lo scorso anno. Le imprese che hanno realizzato investimenti nella Zes Unica entro il 15 novembre 2025 erano infatti tenute a trasmettere, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa per attestare l’effettiva realizzazione degli interventi. Sulla base delle istanze pervenute, l’Agenzia aveva fissato al 60,3811% la percentuale effettivamente fruibile del credito Zes Unica 2025, determinata in funzione delle risorse disponibili.

Il nuovo modello richiede alle imprese una dichiarazione sostitutiva con cui attestano di non aver fruito del credito alternativo. Qualora, dopo l’invio della comunicazione integrativa, siano intervenute ulteriori agevolazioni incidenti sull’ammontare del credito, l’impresa è tenuta a indicare il credito rideterminato in diminuzione, così da consentire il corretto calcolo del contributo aggiuntivo.

La finestra temporale per l’invio è fissata dal 15 aprile al 15 maggio 2026, esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia. L’invio può avvenire direttamente oppure tramite intermediario abilitato. Entro cinque giorni il sistema rilascia una prima ricevuta di presa in carico o di scarto, con indicazione delle eventuali irregolarità.

Il provvedimento disciplina anche le ipotesi di sostituzione o annullamento della comunicazione, ammesse solo entro il termine ordinario. Le comunicazioni tardive sono automaticamente scartate. Unica eccezione riguarda le rettifiche del quadro C connesse ai controlli antimafia, consentite entro sessanta giorni dal rilascio della relativa ricevuta.

Sono previste condizioni di scarto automatico, tra cui la mancanza di partita Iva attiva al momento dell’invio o l’assenza della precedente comunicazione integrativa, requisito essenziale per accedere al beneficio.

Il credito aggiuntivo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24, e solo dopo il rilascio di una seconda ricevuta che attesta il riconoscimento del diritto alla fruizione. La compensazione sarà possibile dal 26 maggio 2026 e non oltre il 31 dicembre 2026.

Particolare attenzione è prevista per le imprese il cui ammontare complessivo dei crediti Zes – includendo anche annualità precedenti – superi 150mila euro. In questi casi, l’utilizzo del credito è subordinato alle verifiche previste dalla normativa antimafia e, se necessario, alla compilazione del quadro C. Solo a seguito dell’esito positivo dei controlli l’Agenzia comunicherà l’autorizzazione definitiva alla compensazione.

Il modello F24 dovrà essere trasmesso esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Ogni utilizzo oltre i limiti temporali o per importi superiori a quelli spettanti comporterà lo scarto automatico dell’operazione.

La misura consolida l’impianto di sostegno agli investimenti nel Mezzogiorno, rafforzando la leva fiscale a supporto delle imprese che hanno completato i programmi di spesa nel 2025. L’effettiva efficacia del contributo aggiuntivo dipenderà ora dalla tempestività degli adempimenti e dall’esito delle verifiche amministrative, in un quadro che punta a coniugare incentivo e presidio dei controlli.


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