Agrivoltaico

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (Mase) ha approvato le nuove regole operative per gli impianti agrivoltaici, elaborate e trasmesse dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) secondo l’articolo 12 del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2023, n. 436. Queste regole, contenute in un recente decreto dipartimentale, dettagliano le condizioni necessarie per accedere agli incentivi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Incentivi Fino al 40% dei Costi Ammissibili

Il decreto stabilisce che gli incentivi per gli impianti agrivoltaici possono coprire fino al 40% dei costi ammissibili, utilizzando le risorse finanziarie del PNRR pari a 1.098.992.050,96 euro. Gli incentivi consistono in un contributo in conto capitale e una tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica netta immessa in rete.

Beneficiari degli Incentivi

Possono accedere agli incentivi gli imprenditori agricoli come definiti dall’articolo 2135 del Codice civile, operanti sia in forma individuale che societaria, comprese le cooperative e le società agricole, oltre alle associazioni temporanee di imprese (ATI).

Requisiti degli Impianti: Relazione Agronomica Asseverata

Gli impianti agrivoltaici devono garantire che l’attività di produzione di energia elettrica sia integrata con le attività agricole. Questa sinergia deve essere dimostrata attraverso una relazione agronomica asseverata, che attesti la compatibilità e l’integrazione tra le due attività.

Verifica della Solidità Finanziaria per Impianti Oltre 1 MW

Per gli impianti con una potenza nominale superiore a 1 MW, è richiesta una verifica della solidità finanziaria ed economica. Questo requisito può essere attestato tramite:

  • Una dichiarazione di un istituto bancario che confermi la capacità finanziaria ed economica del richiedente in relazione all’entità dell’intervento, oppure un impegno dello stesso istituto a finanziare l’intervento.
  • Capitalizzazione adeguata, calcolata in base all’investimento previsto per la realizzazione dell’impianto, con percentuali di capitale sociale interamente versato che variano dal 10% al 2% a seconda dell’entità dell’investimento.

Altezze Minime dei Moduli Fotovoltaici

Per garantire la continuità delle attività agricole e zootecniche, il decreto stabilisce le seguenti altezze minime dei moduli fotovoltaici:

  • 1,3 metri per impianti con attività zootecnica o moduli in posizione verticale fissa.
  • 2,1 metri per impianti con attività colturale o mista (colturale e zootecnica), consentendo l’uso di macchinari agricoli sotto i moduli.

Queste altezze sono stabilite per assicurare che le operazioni agricole possano continuare senza interruzioni, favorendo un’efficace integrazione tra produzione agricola e produzione di energia.

Le nuove regole per gli impianti agrivoltaici rappresentano un passo importante verso l’integrazione sostenibile di energie rinnovabili e agricoltura. Gli incentivi fino al 40% dei costi, uniti ai requisiti dettagliati per la solidità finanziaria e le altezze minime dei moduli, mirano a promuovere l’adozione di sistemi agrivoltaici efficienti e sostenibili, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e alla transizione energetica del paese.

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