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Con la delibera N.395 del 30 luglio 2024, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha dichiarato illegittima la clausola di un bando di gara che prevedeva l’obbligo di dimostrare il possesso di un patrimonio netto pari a venti milioni di euro, ben oltre il doppio dell’importo del contratto in questione. Tale clausola è stata ritenuta in violazione dell’articolo 100 del nuovo Codice Appalti, in particolare dei commi 11 e 12.

Il parere di precontenzioso è stato emesso in merito a una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, relativa all’affidamento del servizio di tesoreria comunale di un comune campano situato nella città metropolitana di Napoli. Il contratto, della durata dal luglio 2024 a dicembre 2027, aveva un importo complessivo di 116.200 euro, con un corrispettivo mensile di 2.766 euro.

Nel disciplinare di gara, tra i requisiti di capacità economico-finanziaria, era richiesto il possesso di un patrimonio netto annuo negli ultimi tre esercizi non inferiore a venti milioni di euro. Questa clausola è stata contestata da una società che, a causa di tale requisito, non poteva partecipare alla gara, ritenendo la clausola sproporzionata rispetto all’importo del contratto.

Anac, dopo aver condotto l’istruttoria, ha confermato che la clausola è illegittima, affermando che “la tipologia del contratto in oggetto non giustifica eccezioni ai principi generali previsti dalla normativa vigente”. Inoltre, l’Autorità ha evidenziato che la stazione appaltante, pur volendo ottenere maggiori garanzie, non può imporre oneri sproporzionati rispetto all’oggetto dell’appalto.

A seguito di questa decisione, la stazione appaltante dovrà procedere alla riedizione della gara, emendando il requisito censurato e conformandosi ai principi stabiliti dalla normativa vigente.


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