Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2026, è diventata pienamente operativa la Delibera n. 210/2026 con cui Anac aggiorna il regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici. Si tratta di un intervento che modifica il testo approvato nel 2023 e già ritoccato nel 2024, introducendo un ampliamento significativo delle ipotesi di false dichiarazioni rilevanti ai fini sanzionatori e rafforzando il legame tra qualificazione delle stazioni appaltanti e veridicità delle informazioni fornite.
La revisione incide in modo diretto sulle amministrazioni che hanno ottenuto o intendono ottenere la qualificazione prevista dal Codice dei contratti pubblici. Il nuovo impianto regolatorio sposta l’attenzione dalla mera esistenza formale dei requisiti alla loro effettiva presenza nell’organizzazione amministrativa, rendendo sanzionabili le dichiarazioni fuorvianti o non veritiere utilizzate per attestare capacità organizzative, disponibilità di personale, sistemi di formazione e aggiornamento o altri elementi richiesti per la qualificazione.
Il cuore della modifica riguarda l’articolo 4 del regolamento, dedicato alle ipotesi di falsa dichiarazione o esibizione di documenti non veritieri. Anac rafforza il controllo sulle informazioni utilizzate dalle amministrazioni per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dal Codice, includendo tra le condotte rilevanti anche quelle relative alle centrali di committenza. Il nuovo testo richiama espressamente il caso in cui venga dichiarata la presenza di una struttura organizzativa stabile mentre il personale continua di fatto a operare presso l’amministrazione di provenienza, o quando il personale indicato come dedicato alla struttura risulta impegnato in attività differenti.
Accanto a ciò, assumono rilievo le dichiarazioni non veritiere sui sistemi di formazione e aggiornamento del personale, elemento utilizzato per la qualificazione delle amministrazioni. La logica è chiara: la qualificazione non può poggiare su requisiti dichiarati ma non riscontrabili nella realtà operativa. La coerenza tra dichiarazioni e assetto organizzativo diventa un presupposto essenziale per mantenere la legittimità del sistema di qualificazione.
Il regolamento continua naturalmente a riguardare anche gli operatori economici, confermando la rilevanza delle false dichiarazioni rese in gara sui requisiti di partecipazione, sulle garanzie, sul contributo Anac, sull’offerta economicamente più vantaggiosa e sull’anomalia dell’offerta. Ma la novità più incisiva è l’estensione del potere sanzionatorio alle informazioni trasmesse dalle stazioni appaltanti nell’ambito delle attività di vigilanza e supporto dell’Autorità. Tra le condotte rilevanti rientrano infatti anche le false comunicazioni sulla decisione di conformarsi o meno ai pareri di precontenzioso, un elemento che rafforza il ruolo di Anac come garante della correttezza dei rapporti istituzionali.
Per le amministrazioni, la modifica comporta un cambio di passo: occorre verificare con maggiore attenzione la corrispondenza tra quanto dichiarato e la situazione effettiva, dalla composizione delle strutture organizzative alla disponibilità del personale, dai percorsi formativi alle attività svolte. La Delibera n. 210/2026 consolida così il collegamento tra qualificazione, veridicità delle dichiarazioni e controlli dell’Autorità, confermando che il possesso dei requisiti richiesti dal Codice deve essere dimostrato attraverso informazioni coerenti e verificabili.
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