Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione

In materia di appalti pubblici, il Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il parere consultivo n. 21 del 21 maggio 2025, intervenendo su un quesito sollevato da un importante Comune capoluogo del Sud Italia. Al centro dell’attenzione, una richiesta di modifica delle quote interne a un Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) nell’ambito di un accordo quadro per la manutenzione e valorizzazione di un sito UNESCO, in corso dal 2018.

Secondo l’ANAC, non sono compatibili con la normativa comunitaria le disposizioni nazionali che impongano limiti quantitativi generalizzati alla partecipazione degli operatori economici nei RTI, a meno che tali limiti non siano giustificati da requisiti oggettivi di qualificazione riferiti alle specifiche prestazioni da eseguire.

Nel caso in esame, il raggruppamento affidatario ha proposto, in fase di esecuzione del terzo contratto attuativo, una modifica sostanziale dell’assetto interno, con la mandataria che passerebbe al 5% di partecipazione e la mandante al 95%, determinando di fatto una inversione di ruoli rispetto alla configurazione originaria. L’ANAC ha chiarito che tale modifica è legittima, purché non eluda le disposizioni del Codice degli Appalti e la stazione appaltante verifichi la corrispondenza tra requisiti posseduti e prestazioni da eseguire da parte di ciascuna impresa.

Viene richiamata in particolare la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea C-642/20 del 28 aprile 2022, che ha sancito il superamento dell’obbligo di partecipazione maggioritaria da parte della capogruppo previsto dall’art. 83, comma 8, del d.lgs. 50/2016. La Corte ha stabilito un principio di libertà organizzativa interna nei RTI, nel rispetto dei requisiti tecnici e professionali, ponendo l’accento su un approccio qualitativo piuttosto che quantitativo, al fine di favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese alle gare pubbliche.

L’ANAC, coerentemente con la propria segnalazione del luglio 2022, ha ribadito che il legislatore europeo ha inteso limitare le restrizioni a carico delle singole imprese di un raggruppamento, evitando vincoli rigidi che penalizzino la flessibilità e la cooperazione tra soggetti economici, purché ciascuno rispetti i limiti della propria qualificazione.

In conclusione, l’assetto interno dei RTI può essere modificato anche in corso d’opera, nel rispetto dei principi comunitari e previa verifica tecnica della stazione appaltante, a condizione che non venga compromessa la qualità delle prestazioni né aggirata la normativa.


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