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Il 31 agosto 2026 è la data-limite per completare la rendicontazione PNRR.
Ogni attività realizzata dopo quella data non sarà valutata ai fini del raggiungimento di milestone e target; la spesa sostenuta potrà essere dichiarata inammissibile; i risultati conseguiti non saranno riconosciuti ai fini dell’erogazione delle risorse.
Per i Comuni del Mezzogiorno la posta in gioco è concreta:
i dati aggiornati a febbraio 2026 mostrano che la spesa rendicontata del Mezzogiorno si fermava al 39,5% delle risorse di competenza, contro il 52,7% del Centro-Nord; per gli investimenti in opere pubbliche, il differenziale territoriale supera i 20 punti percentuali.

Cosa dice la legge: il quadro normativo in vigore

Il perimetro è definito da due provvedimenti coordinati.
La Legge 20 aprile 2026, n. 50, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 91, converte con modificazioni il decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e in materia di politiche di coesione.

Con la pubblicazione della Legge n. 50/2026 entrano in vigore nuove disposizioni che incidono direttamente su cantieri, appalti e procedure autorizzative, orientate a evitare ritardi e garantire il completamento degli interventi entro i limiti europei.

A completare il quadro operativo,
il 17 aprile la Presidenza del Consiglio – Struttura di missione PNRR, con l’Ispettorato Generale per il PNRR della Ragioneria Generale dello Stato, ha emanato le Linee guida con chiarimenti interpretativi e indicazioni operative uniformi sulle modalità di conclusione degli interventi e sulle evidenze documentali richieste.

Le due scadenze da tenere a mente sono:

  • **30 giugno 2026**: termine per l’ultimazione materiale dei lavori da parte dei soggetti attuatori (Comuni e altri enti)
  • **31 agosto 2026**: termine inderogabile per completare tutta la documentazione di rendicontazione e caricarla su ReGiS.