Morti bianche incidente sul lavoro

La Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema della responsabilità del committente negli appalti, chiarendo un punto cruciale: l’art. 2087 del codice civile non si applica quando la vittima dell’infortunio non è un lavoratore subordinato, ma un imprenditore, e in particolare un socio illimitatamente responsabile dell’impresa appaltatrice.

Con un’ordinanza depositata il 14 aprile 2026, la Terza Sezione Civile ha accolto il ricorso della società committente, cassando la sentenza della Corte d’appello di Bologna che aveva riconosciuto una responsabilità ex art. 2087 c.c. per un infortunio mortale avvenuto in cantiere nel 1999.

Il caso riguardava un incidente durante lo scarico di materiali, in cui aveva perso la vita un socio della società in nome collettivo incaricata dei lavori. Dopo aver erogato le prestazioni ai familiari, l’INAIL aveva agito in surroga contro i presunti responsabili, invocando anche la responsabilità del committente.

La Corte d’appello aveva ritenuto la committente responsabile per non aver dimostrato l’adozione di tutte le misure di sicurezza necessarie. Ma la Cassazione ha ribaltato la decisione, richiamando un orientamento consolidato: la posizione di garanzia del committente opera solo nei confronti dei dipendenti dell’appaltatore, non quando l’infortunato è un soggetto che riveste un ruolo imprenditoriale.

Secondo gli Ermellini, la ratio dell’art. 2087 c.c. è quella di proteggere la parte debole del rapporto di lavoro, cioè il prestatore subordinato. Tale esigenza non ricorre quando il rapporto è tra imprenditori che operano su un piano di sostanziale parità. Applicare in questi casi la presunzione di colpa del committente, con conseguente inversione dell’onere della prova, sarebbe giuridicamente scorretto.

La decisione richiama precedenti del 1995, 2003 e 2025, confermando un principio ormai stabile: il committente non risponde ex art. 2087 c.c. per gli infortuni occorsi al titolare o al socio dell’impresa appaltatrice, salvo specifiche violazioni di altre norme di sicurezza direttamente imputabili.

La causa torna ora alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi affermati dalla Cassazione.


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