Le clausole territoriali possono trovare spazio legittimamente all’interno delle procedure d’appalto, ma solo a determinate condizioni. A chiarirlo è stata Anac con il parere di precontenzioso n. 130 del 2 aprile 2025, approvato dal Consiglio dell’Autorità, relativo a una gara indetta dal Comune di Arezzo per la gestione delle aree verdi pubbliche, del valore di oltre 3,6 milioni di euro.
Nel caso in esame, un operatore economico aveva contestato la presenza, nella documentazione di gara, di clausole legate alla vicinanza territoriale tra le sedi dell’impresa e il luogo di esecuzione del servizio, ritenendole discriminatorie. Tuttavia, Anac ha ritenuto conforme alla normativa l’impostazione della stazione appaltante, che aveva utilizzato tali clausole come criteri premiali dell’offerta tecnica, e non come requisiti di partecipazione.
Secondo l’Autorità, il nuovo Codice degli Appalti (D.lgs 36/2023) consente espressamente l’introduzione di criteri premianti legati alla vicinanza geografica dell’operatore economico, purché non costituiscano barriere all’accesso alla gara. In particolare, l’articolo 108 del Codice prevede la possibilità di valorizzare nella valutazione dell’offerta tecnica elementi legati alla prossimità operativa, purché ciò avvenga nel rispetto dei principi di apertura al mercato e concorrenza sanciti dagli articoli 3, 4, 10 e 100.
La stessa Anac ha ribadito che la discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione è prerogativa della stazione appaltante, che può adottare clausole premianti legate al territorio, a condizione che non vi siano elementi di palese illogicità, incongruità o irrazionalità. Nel caso del Comune di Arezzo, tali condizioni non si sono verificate.
Nella delibera n. 130/2025, l’Autorità afferma chiaramente che “la condotta della stazione appaltante risulta corretta alla luce dei principi per cui da un lato le cosiddette clausole territoriali sono legittime laddove non costituiscono requisiti di partecipazione, ma criteri di valutazione dell’offerta; e del principio per cui la scelta di tali criteri è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante”.
Questo orientamento rafforza l’idea che sia possibile promuovere forme di radicamento territoriale e maggiore efficienza nei servizi pubblici, senza compromettere i principi di concorrenza e pari accesso alle gare. Un equilibrio delicato ma fondamentale per garantire gare trasparenti ed efficaci.
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