Assegno di inclusione

Le persone nelle situazioni di svantaggio previste dalla legge per l’ottenimento dell’assegno di inclusione (disturbi mentali, dipendenze ecc) potranno presentare all’Inps una autocertificazione.

L’Inps chiederà all’amministrazione di riferimento (citata nella domanda) una verifica della situazione di disagio: se entro 60 giorni non ci sarà una riposta in base al principio del silenzio assenso la domanda (se ovviamente ci sono gli altri requisiti) sarà accettata. E’ quanto emerge da un messaggio dell’Inps riferito ai controlli delle Asl.

L’Inps, si legge, ” ha rilasciato un servizio pubblicato nel portale istituzionale e denominato “Validazione delle certificazioni Adi” attraverso il quale l’amministrazione pubblica competente può validare la dichiarazione, indicata nella domanda Adi, relativa alle certificazioni attestanti le condizioni di svantaggio per il richiedente e/o per i soggetti appartenenti al proprio nucleo familiare e/o l’inserimento nei programmi di cura e assistenza con data antecedente a quella di presentazione della domanda di Adi”.

L’Inps chiarisce che “nel caso in cui l’amministrazione interessata ad una o entrambe le verifiche (condizione di svantaggio e inserimento nel programma di cura, ndr) non si pronunci nei sessanta giorni, la richiesta passa in esito positivo per silenzio assenso”.