Chiarimenti dall’Agenzia delle Entrate in materia di bonus edilizi e cessione dei crediti. Con la risposta n. 240 del 15 settembre 2025, l’amministrazione finanziaria ha precisato che il divieto di cessione non si applica ai crediti d’imposta già presenti nel cassetto fiscale del cessionario, ma esclusivamente ai beneficiari delle detrazioni che, a partire dal 29 maggio 2024, non possono più optare per la cessione delle rate residue di detrazione non ancora fruite.
Il caso riguarda uno studio di consulenti del lavoro che ha accettato come pagamento per prestazioni professionali la cessione di alcuni crediti edilizi, maturati da una società edile tramite lo sconto in fattura. Secondo l’Agenzia, tali crediti possono essere ulteriormente ceduti dallo studio professionale, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio (Dl 34/2020).
Il quadro normativo, ricorda l’Agenzia, è stato profondamente modificato dal Dl 39/2024, che ha progressivamente ristretto la possibilità di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito. In particolare, l’articolo 2 del provvedimento ha sancito lo stop alle cessioni dal 17 febbraio 2023, prevedendo solo specifiche deroghe. L’ulteriore stretta del maggio 2024 ha eliminato la possibilità per i beneficiari di trasferire le rate residue delle detrazioni.
Diversa, invece, la posizione dei cessionari, che restano autorizzati a movimentare i crediti edilizi già acquisiti e registrati nel proprio cassetto fiscale, a condizione che siano rispettati i requisiti e le condizioni normative vigenti. In questo quadro, la società edile può trasferire i propri crediti d’imposta allo studio professionale come forma di pagamento, e quest’ultimo potrà successivamente cederli ad altri soggetti.
L’Agenzia delle Entrate ha inoltre chiarito che i crediti ricevuti da professionisti a fronte di prestazioni lavorative costituiscono a tutti gli effetti un provento tassabile, secondo quanto stabilito dagli articoli 54 e seguenti del Tuir.
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