La Corte di cassazione interviene in modo netto sul perimetro applicativo del bonus facciate, confermando un principio destinato a incidere su migliaia di pratiche: non è sufficiente aver sostenuto le spese entro il 31 dicembre 2021, ma è necessario che i lavori siano realmente iniziati entro quella data per poter accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito. La sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026 chiude così ogni spazio interpretativo, avallando integralmente la lettura fornita dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 16/E/2021.
Il caso esaminato dai giudici riguarda un’indagine per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in cui un imprenditore e un professionista avrebbero attestato falsamente l’avvio dei lavori nel dicembre 2021 per consentire a due condomìni di accedere al beneficio fiscale. Secondo l’accusa, sarebbero state emesse fatture per interventi mai eseguiti, con successiva cessione del credito e utilizzo dello stesso in compensazione, integrando anche il reato di autoriciclaggio.
Il ricorrente sosteneva che la normativa sul bonus facciate, a differenza del superbonus, non richiedesse l’avvio dei lavori per esercitare l’opzione dello sconto in fattura. La Cassazione ha però respinto questa tesi, chiarendo che la disciplina anti‑frode introdotta dal Dl 157/2021 e l’articolo 121 del Dl 34/2020 impongono la presentazione del visto di conformità e dell’asseverazione tecnica, strumenti che presuppongono la verifica dell’effettiva esecuzione – almeno parziale – degli interventi.
Secondo i giudici, la locuzione “hanno effettuato gli interventi”, contenuta nell’articolo 121, non lascia margini: lo sconto in fattura può riguardare solo lavori già eseguiti, anche in forma di stato di avanzamento. Da qui la necessità che il professionista attesti la veridicità dell’avvio dei lavori, requisito che nel caso di specie era stato falsamente dichiarato.
La Corte sottolinea inoltre che l’inganno ai danni dell’Amministrazione finanziaria si consuma indipendentemente dal coinvolgimento o meno dei condomìni committenti: ciò che rileva è la produzione di documenti ideologicamente falsi per ottenere un beneficio pubblico non spettante.
La sentenza conferma dunque la linea di rigore adottata negli ultimi anni per contrastare le frodi legate ai bonus edilizi. Il messaggio è chiaro: senza lavori realmente iniziati, il bonus facciate non è accessibile, anche se le spese risultano contabilizzate entro il 2021. Una posizione che rafforza la certezza del diritto e delimita con precisione gli obblighi dei professionisti coinvolti.
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