Con la sentenza n. 30039 dell’1 settembre 2025, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha fornito un chiarimento di rilievo in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, delineando i confini della responsabilità del committente e del datore di lavoro.
Secondo la Suprema Corte, il committente è esonerato dalle responsabilità relative all’adempimento degli obblighi che la legge pone a suo carico qualora conferisca un adeguato incarico al responsabile dei lavori. In tal caso, il conferimento della funzione — se accompagnato da poteri effettivi e risorse adeguate — trasferisce sul responsabile dei lavori l’obbligo di vigilanza e di controllo sull’esecuzione delle misure di sicurezza previste dalla normativa.
Diversa, invece, la posizione del datore di lavoro, la cui delega di funzioni antinfortunistiche non lo libera dall’obbligo di vigilanza sull’operato del delegato, né dall’onere di garantire la corretta valutazione dei rischi all’interno dell’organizzazione aziendale. La Corte ha sottolineato come la delega non possa mai comportare un completo trasferimento della responsabilità penale, poiché il datore di lavoro conserva un dovere permanente di controllo e di verifica dell’efficacia del sistema di prevenzione.
La decisione si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità che mira a garantire una chiara distribuzione delle responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, in particolare nei contesti di maggiore complessità organizzativa come i cantieri. La Cassazione ribadisce così il principio secondo cui l’effettività dei poteri conferiti — e non la mera formalità dell’incarico o della delega — costituisce il presupposto essenziale per l’esonero o la limitazione di responsabilità.
La pronuncia conferma, infine, l’importanza di una corretta gestione documentale e di una tracciabilità delle deleghe e degli incarichi, elementi imprescindibili per dimostrare l’effettiva attribuzione delle funzioni di vigilanza e di prevenzione in ambito lavorativo.
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