Una clausola tecnica troppo restrittiva rischia di alterare la concorrenza e di comprimere ingiustamente l’accesso al mercato. È questo il cuore del parere di precontenzioso con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha dichiarato illegittima una clausola del bando di gara di Rete Ferroviaria Italiana, relativa alla fornitura di isolatori per il sezionamento della linea aerea percorribile, per un valore complessivo di 4,9 milioni di euro.
Nel parere n. 24, approvato dal Consiglio Anac il 28 gennaio 2026, l’Autorità interviene su una procedura articolata in tre lotti, contestando la previsione contenuta nella lex specialis che subordinava la partecipazione alla gara al possesso, a pena di esclusione, di un impianto di stampaggio a caldo per particolari in CuNi2Si, dotato di specifici sistemi di controllo della temperatura e di lavorazioni meccaniche integrate.
A sollevare la questione è stata Arthur Flury Srl, esclusa dalla procedura pur essendo in possesso di un impianto di lavorazione a freddo dei medesimi particolari. Secondo l’operatore economico, la clausola avrebbe introdotto un requisito non strettamente necessario all’esecuzione della fornitura, determinando un effetto discriminatorio e limitativo della concorrenza.
Nel pronunciamento, Anac ribadisce un principio centrale del diritto degli appalti: le stazioni appaltanti possono fissare requisiti tecnici stringenti solo se sorretti da una motivazione puntuale, proporzionata e coerente con l’oggetto dell’affidamento. In assenza di una dimostrazione concreta delle ragioni tecniche che renderebbero indispensabile la lavorazione a caldo, la clausola non può essere considerata legittima.
L’Autorità chiarisce che, qualora RFI intenda escludere operatori dotati di tecnologie alternative, come la lavorazione a freddo, dovrà rendere esplicite non solo le motivazioni di ordine tecnico, ma anche eventuali valutazioni di costi e benefici, dimostrando che la scelta non è arbitraria né sproporzionata. In mancanza di tali elementi – o in presenza di argomentazioni manifestamente illogiche o incongrue – la clausola deve essere annullata e modificata in autotutela per garantire la regolarità della gara.
Il parere assume rilievo anche sul piano sistemico, perché riafferma il ruolo di Anac come garante dell’equilibrio tra esigenze tecniche delle grandi stazioni appaltanti pubbliche e tutela del mercato, soprattutto nei settori industriali ad alta specializzazione. Se RFI decidesse di non adeguarsi, sarà tenuta a comunicare le proprie motivazioni entro quindici giorni, aprendo la strada a un possibile ricorso dell’Autorità.
La vicenda evidenzia come la definizione dei requisiti tecnici nei bandi pubblici non sia un atto neutro, ma una scelta con effetti diretti sulla concorrenza, sull’innovazione industriale e sull’accesso delle imprese alle grandi commesse pubbliche.
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