Salario Minimo - Retribuzioni reali

La Corte costituzionale chiude, almeno per ora, il contenzioso tra Governo e Regione Puglia sul tema della soglia retributiva minima negli appalti pubblici. Con la sentenza n. 188, depositata il 16 dicembre 2025, la Consulta ha infatti dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri contro l’articolo 2, comma 2, della legge regionale pugliese n. 30 del 2024, così come modificato dalla successiva legge n. 39 del 2024.

Al centro della controversia vi era la previsione, introdotta dalla Regione Puglia, di una soglia retributiva minima pari a 9 euro l’ora, utilizzata come criterio per l’individuazione del contratto collettivo nazionale di lavoro da applicare negli atti di gara relativi a procedure di evidenza pubblica bandite dalla Regione e dai suoi enti strumentali. Una scelta che aveva spinto il Governo a impugnare la norma, ritenendola lesiva di principi costituzionali fondamentali.

Nel ricorso, Palazzo Chigi aveva denunciato la violazione degli articoli 36 e 39 della Costituzione, sostenendo che l’intervento regionale interferisse con l’autonomia della contrattazione collettiva nella determinazione delle retribuzioni. Inoltre, veniva contestata la violazione dell’articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), che riserva allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile e di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, richiamando l’esigenza di uniformità e uguaglianza nella disciplina dei rapporti di lavoro, sia pubblici sia privati.

La Corte costituzionale, tuttavia, non è entrata nel merito delle censure. Secondo i giudici, le disposizioni regionali impugnate non introducono un salario minimo generalizzato, né impongono direttamente un livello retributivo a tutti i contratti di lavoro privato subordinato operanti sul territorio pugliese. Il loro ambito di applicazione è infatti limitato agli appalti pubblici e alle concessioni affidate dalla Regione e dagli enti strumentali, collocandosi quindi all’interno delle regole che governano l’azione amministrativa nelle procedure di gara.

Proprio questa delimitazione ha portato la Consulta a dichiarare le questioni inammissibili, rilevando che il ricorso governativo non ha adeguatamente dimostrato in che modo, nello specifico contesto delle procedure di evidenza pubblica, sarebbero stati incisi beni o interessi di rango costituzionale riconducibili ai parametri evocati. In altre parole, il conflitto non è stato ritenuto idoneo a investire direttamente le competenze esclusive statali o i principi fondamentali in materia di lavoro, così come prospettati dall’Esecutivo.

La sentenza assume un rilievo politico ed economico non trascurabile. Da un lato, rafforza il margine di intervento delle Regioni nella regolazione degli appalti pubblici, soprattutto quando l’obiettivo dichiarato è quello di contrastare il dumping contrattuale e garantire standard minimi di tutela dei lavoratori. Dall’altro, lascia aperto il dibattito nazionale sul salario minimo e sul perimetro entro cui le istituzioni territoriali possono incidere indirettamente sulle dinamiche retributive, senza invadere il campo riservato alla contrattazione collettiva e alla legislazione statale.

In attesa di un eventuale intervento legislativo organico a livello nazionale, la pronuncia della Corte costituzionale conferma dunque che, nel perimetro degli appalti pubblici, le Regioni possono introdurre criteri selettivi legati alla qualità del lavoro, purché non si traducano in un obbligo generalizzato e diretto per il mercato del lavoro nel suo complesso.


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