L’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) ha pubblicato il nuovo regolamento che disciplina l’esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. Il provvedimento è stato adottato con delibera n. 126 dell’11 marzo 2025 e pubblicato oggi, 11 aprile 2025, sul sito dell’Autorità. L’entrata in vigore è fissata a 15 giorni dalla pubblicazione, con relativo avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il regolamento si inserisce nel quadro normativo previsto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, in particolare dall’articolo 63, comma 11, e dall’allegato II.4, alla luce anche delle recenti modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 209 del 2024.
L’Anac potrà quindi esercitare i propri poteri per accertare la presenza effettiva dei requisiti dichiarati nella domanda di qualificazione. Qualora emergano carenze, totali o parziali, l’Autorità potrà disporre la riduzione del punteggio attribuito, la revoca della qualificazione o la riduzione del livello di qualificazione ottenuto. In caso di violazioni gravi, saranno applicate sanzioni pecuniarie, che potranno variare da un minimo di 500 euro a un massimo di un milione di euro, nonché sanzioni accessorie, tra cui la sospensione della qualificazione nei casi più rilevanti.
È inoltre previsto che, nei casi in cui venga irrogata una sanzione compresa tra 500 e 5.000 euro, Anac possa attribuire in via temporanea un livello di qualificazione inferiore rispetto a quello precedentemente riconosciuto. Tra le violazioni considerate più gravi rientrano comportamenti come la mancata comunicazione del piano di riorganizzazione, quando richiesto, oppure ritardi superiori ai 160 giorni tra la presentazione delle offerte e la stipula del contratto. Anche l’omessa adozione delle misure proposte per la riduzione dei ritardi nei procedimenti di affidamento è contemplata tra le possibili irregolarità sanzionabili.
Il regolamento definisce con precisione anche i criteri per l’accertamento delle violazioni, che potranno avvenire sia a campione sia su segnalazione, e stabilisce le modalità di quantificazione delle sanzioni da applicare.
Con l’entrata in vigore di questo provvedimento, saranno abrogate alcune norme precedenti contenute nel regolamento adottato con delibera n. 271 del 20 giugno 2023, in particolare l’articolo 3, comma 1, lettere o) e p), e l’articolo 4, comma 1, lettere f) e g).
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