La seconda rata della Rottamazione quinquies deve essere pagata entro il 30 settembre 2026, una scadenza cruciale per i contribuenti che hanno aderito alla nuova definizione agevolata prevista dalla Legge n. 199/2025. È quindi utile riepilogare le principali regole che disciplinano la misura, dalle modalità di pagamento ai criteri di decadenza.
Come si paga
Dopo la presentazione della domanda, l’Agenzia delle entrate‑Riscossione ha messo a disposizione la Comunicazione delle somme dovute, contenente l’esito dell’istanza, il prospetto dei carichi inseriti, gli importi e il calendario delle scadenze. In fase di adesione il contribuente ha scelto se pagare in unica soluzione o in un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in nove anni, con rate non inferiori a 100 euro e con la prima rata da versare entro il 31 luglio 2026.
Alla comunicazione sono allegati i moduli di pagamento delle prime dieci rate; quelli successivi sono disponibili nell’area riservata e, per chi ha presentato domanda dall’area pubblica, vengono inviati al domicilio prima della scadenza dell’undicesima rata.
Con l’adesione alla definizione agevolata, l’Agenzia non avvia nuove procedure cautelari o esecutive sui debiti “definibili” e sospende quelle già avviate, salvo che il primo incanto sia già avvenuto con esito positivo. Restano invece validi eventuali fermi amministrativi o ipoteche già iscritti. Inoltre, il contribuente non è considerato inadempiente ai fini degli articoli 28‑ter e 48‑bis del DPR 602/1973 e per il rilascio del DURC.
La legge prevede anche la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda, oltre alla sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni fino alla scadenza della prima rata della rottamazione.
Domiciliazione, ContiTu e carichi ammessi
La comunicazione contiene le istruzioni per attivare la domiciliazione bancaria delle rate, tramite sportello o attraverso il servizio “Attiva/revoca mandato SDD piani di Definizione agevolata” disponibile nell’area riservata.
È attivo anche ContiTu, lo strumento che consente di definire solo alcuni avvisi o cartelle presenti nella comunicazione, scegliendo quali carichi includere nella rottamazione.
La misura riguarda esclusivamente i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023: imposte dichiarate e non versate, contributi INPS non derivanti da accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada affidate dalle Prefetture. La definizione consente di pagare solo il capitale residuo e le spese di notifica ed esecuzione, senza interessi, sanzioni, interessi di mora, sanzioni civili previdenziali e aggio. Per le sanzioni stradali non sono dovuti interessi e maggiorazioni.
A cosa prestare attenzione
La Rottamazione quinquies introduce una novità importante: non si decade subito se non si paga la prima rata del 31 luglio. La perdita dei benefici avviene solo dopo due mancati pagamenti, anche non consecutivi.
Chi ha scelto il pagamento in unica soluzione ha cinque giorni di tolleranza: il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 5 agosto 2026. Oltre tale data, la definizione diventa inefficace.
Per chi ha optato per il piano rateale, la decadenza scatta in caso di mancato o insufficiente pagamento di due rate, anche non consecutive. Anche per l’ultima rata, così come per la rata unica, sono concessi cinque giorni di tolleranza.
Il confronto tecnico tra Governo e Regioni proseguirà nelle prossime settimane per monitorare l’applicazione della misura e valutare eventuali correttivi.
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