Banca Indagini bancarie

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7403 depositata il 20 marzo 2025, è tornata ad affrontare un tema di grande rilevanza in materia fiscale: la legittimità degli accertamenti bancari su conti intestati a soggetti terzi, laddove vi siano fondati indizi che tali conti siano utilizzati per occultare operazioni commerciali del contribuente.

Il caso trae origine da un accertamento effettuato dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società a responsabilità limitata (Srl), a seguito del quale erano stati richiesti importi aggiuntivi relativi a Ires, Irap e Iva, in base a un processo verbale di constatazione che evidenziava un maggior reddito imponibile e un aumento del valore della produzione. Il fulcro dell’accertamento era rappresentato da una serie di movimentazioni bancarie, ritenute non giustificate, su conti correnti intestati al legale rappresentante e socio di maggioranza della società, nonché ad altri familiari dello stesso. Tali somme erano state ricondotte all’attività della Srl e, di conseguenza, assoggettate a tassazione.

Il contribuente aveva ottenuto ragione in secondo grado, davanti alla Corte tributaria regionale della Campania, che aveva ritenuto che la corretta tenuta delle scritture contabili fosse sufficiente ad escludere l’ammissibilità delle verifiche bancarie su conti intestati a terzi. L’Amministrazione ha impugnato tale sentenza dinanzi alla Cassazione, invocando tra l’altro la violazione degli articoli 2727 e seguenti del codice civile e delle norme tributarie che disciplinano gli accertamenti bancari.

La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia, ritenendo fondata la tesi secondo cui gli accertamenti su conti di terzi siano legittimi quando sorretti da indizi concreti, ulteriori rispetto al mero vincolo familiare. Secondo i giudici di legittimità, l’Amministrazione aveva correttamente assolto all’onere di allegazione, avendo dimostrato che le movimentazioni bancarie registrate sui conti dei familiari erano incompatibili con la loro capacità reddituale e riconducibili all’attività economica della società.

In particolare, la Cassazione ha ribadito un principio ormai consolidato: è possibile estendere l’accertamento anche a conti formalmente intestati a soggetti terzi, qualora vi siano elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti che inducano a ritenere che tali conti siano stati utilizzati per finalità elusive. A tal proposito, è stato citato l’orientamento già espresso nella sentenza n. 24747/2023, secondo cui le verifiche possono riguardare anche i conti di coniugi o familiari quando sussistano indizi chiari e la situazione reddituale del titolare del conto non giustifichi le operazioni registrate.

Un altro punto cruciale sottolineato dalla Corte è che la regolarità formale delle scritture contabili non esclude di per sé la possibilità di procedere ad accertamenti bancari estesi a terzi. Una tale preclusione risulterebbe incompatibile con l’accertamento analitico-induttivo, il quale consente di superare le risultanze contabili sulla base di presunzioni qualificate, come stabilito in precedenti pronunce giurisprudenziali.

Alla luce di tali considerazioni, la Corte di Cassazione ha cassato la sentenza della Ctr Campania, rinviando la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame conforme ai principi espressi.

Con questa ordinanza, la Cassazione consolida ulteriormente l’orientamento giurisprudenziale volto a rafforzare l’efficacia degli strumenti di contrasto all’evasione fiscale, riconoscendo ampia legittimità agli accertamenti patrimoniali che coinvolgono terzi, purché basati su evidenze concrete e non su mere presunzioni derivanti da rapporti familiari.


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