Superbonus 110%

Diventa obbligatorio l’invio telematico all’ENEA delle informazioni sugli interventi effettuati per l’accesso al Superbonus 110%. Si tratta di una misura contenuta nel cosiddetto Decreto PNRR2, pubblicato in Gazzetta Ufficiale. La variazione ha lo scopo di puntellare ulteriormente la misura e di garantire, oltre alla trasparenza, il raggiungimento degli obbiettivi prefissati. Tra questi figura, come noto, il risparmio energetico da parte delle unità immobiliari che ne usufruiscono.

La comunicazione all’ENEA saranno effettuate analogamente a quanto già previsto per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici.

La modifica

Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il comma 2-bis dell’articolo 16 è sostituito dal seguente: “2-bis. Al fine di garantire la corretta attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nell’ambito della Missione 2, Componente 3, Investimento 2.1 “Ecobonus e Sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”, nonché al fine di effettuare il monitoraggio degli interventi di cui al presente articolo, compresa la valutazione del risparmio energetico da essi conseguito, in analogia a quanto già previsto in materia di detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici, sono trasmesse per via telematica all’ENEA le informazioni sugli interventi effettuati. L’ENEA elabora le informazioni pervenute e trasmette una relazione sui risultati degli interventi al Ministero della Transizione Ecologica, al Ministero dell’economia e delle finanze, alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito delle rispettive competenze territoriali”.

Il Decreto PNRR 2, inoltre, prevede un potenziamento del monitoraggio degli interventi per l’efficientamento energetico e la sicurezza degli edifici che godono dell’Ecobonus e del Sismabonus fino al 110%