Agenzia delle entrate dichiarazione iva - concordato preventivo

Con il Decreto Legislativo n. 110/2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 2024, il legislatore ha introdotto importanti novità nella procedura di riscossione dei crediti, segnando un cambiamento sostanziale nel superamento della cartella di pagamento in vari casi. Questa riforma amplia l’applicazione dell’accertamento esecutivo, che diventa lo strumento principale per avviare le procedure di esecuzione forzata.

Fino ad oggi, la cartella di pagamento era l’atto con cui l’Agenzia delle Entrate-Riscossione intimava al contribuente di versare le somme dovute, comprensive di interessi e oneri, avvisandolo che, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, si sarebbe potuti procedere con l’esecuzione forzata. Con il D. Lgs. n. 110/2024, l’utilizzo della cartella resta limitato esclusivamente a determinate attività di liquidazione e controllo formale delle dichiarazioni fiscali.

L’art. 14 del decreto ha ampliato il campo d’azione dell’accertamento esecutivo, rendendo immediatamente esecutivi vari atti e avvisi dell’Agenzia delle Entrate. Tra questi rientrano gli atti di recupero dei crediti non spettanti o inesistenti, utilizzati in compensazione; gli avvisi riguardanti tasse, imposte e importi non versati, incluse le agevolazioni fiscali percepite indebitamente o le cessioni di crediti d’imposta senza i requisiti; gli atti di irrogazione delle sanzioni; gli avvisi di rettifica e liquidazione relativi all’imposta di registro, di successione o ad altre imposte, come l’occultamento del corrispettivo nella compravendita di immobili o aziende. Vi rientrano anche gli avvisi di accertamento e liquidazione d’ufficio per l’imposta di successione, gli avvisi di liquidazione e le sanzioni per il mancato, insufficiente o tardivo versamento di imposte quali il bollo auto e l’addizionale erariale della tassa automobilistica.

La riforma introduce la cosiddetta “concentrazione della riscossione nell’accertamento”, consentendo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di avviare direttamente l’esecuzione forzata una volta notificati gli atti, senza ulteriori passaggi formali o cartelle di pagamento. In sostanza, gli atti stessi diventano titoli esecutivi, permettendo l’immediato avvio di misure esecutive come il pignoramento o l’ipoteca sui beni del debitore.

Se il contribuente non adempie entro i termini stabiliti, trascorsi 30 giorni dalla scadenza, la riscossione viene affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Tuttavia, l’espropriazione forzata rimane sospesa per un periodo di 180 giorni dall’affidamento, a meno che non vi sia un rischio concreto di sottrazione delle somme, che giustificherebbe l’immediata esecuzione.

Una novità rilevante è l’introduzione dell’obbligo per l’Agente della riscossione di informare il contribuente dell’avvenuta presa in carico delle somme. Questa comunicazione diventa un passaggio obbligato prima dell’inizio dell’esecuzione forzata, salvo casi di pericolo imminente per la riscossione.


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