Assegno di inclusione

Arrivano novità sul fronte procedurale dell’assegno di inclusione, la misura che dal 2024 ha preso il posto del Reddito di cittadinanza come strumento di contrasto alla povertà e di inclusione lavorativa. Con una comunicazione pubblicata sul proprio portale, l’Inps ha annunciato di aver esteso il servizio di validazione delle certificazioni ADI agli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) del Ministero della Giustizia. La modifica amplia il meccanismo di verifica già avviato nelle strutture sanitarie lo scorso anno e permette ora di controllare direttamente le condizioni dichiarate dai richiedenti che provengono dal sistema penitenziario o che ne sono ancora coinvolti.

L’assegno di inclusione viene descritto dall’Istituto previdenziale come una misura destinata a contrastare la fragilità economica attraverso un sostegno mensile accompagnato da percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa. È destinato ai nuclei familiari con Isee pari o inferiore a 10.140 euro e con un reddito familiare non superiore a 6.500 euro annui, calcolati sulla base della scala di equivalenza dell’ADI. Il beneficio economico varia in funzione della composizione del nucleo: può arrivare fino a 500 euro mensili per famiglie senza minori o over 60, salire a 630 euro in presenza di componenti con disabilità o over 67, e prevedere un ulteriore contributo fino a 280 euro per chi vive in affitto. Il sostegno viene garantito per un periodo massimo di 18 mesi, con possibilità di rinnovo dopo una pausa di un mese.

Un capitolo specifico interessa chi proviene dall’area penale. Il Ministero del Lavoro ha infatti precisato che possono accedere all’assegno di inclusione anche gli ex detenuti nel primo anno successivo alla fine della pena, oltre alle persone inserite in misure alternative o in percorsi di lavoro esterno affiliati agli UEPE. L’accesso rimane comunque vincolato ai requisiti generali previsti dal D.L. 48/2023, che regola il perimetro dell’ammissibilità.

La novità annunciata dall’Inps punta a rafforzare la trasparenza e la precisione dei controlli. Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna, grazie al nuovo accesso alla piattaforma, potranno ora validare direttamente le certificazioni relative allo svantaggio sociale e alla partecipazione dei richiedenti a programmi di cura o riabilitazione. La verifica sarà considerata positiva anche se non eseguita entro i 60 giorni previsti, evitando blocchi o ritardi nell’erogazione. Parallelamente, nei moduli digitali destinati alla richiesta del sussidio è stata introdotta una modifica operativa: nella sezione “Quadro C” sarà possibile selezionare il Ministero della Giustizia e identificare l’UEPE competente tramite menu a tendina, con le tabelle disponibili all’interno del servizio ADI.

Il nuovo schema introduce un raccordo più stretto tra amministrazione giudiziaria e sistema previdenziale, con l’obiettivo di rendere più rigorosa la fase di accertamento e ridurre le aree grigie nelle autodichiarazioni legate a condizioni di vulnerabilità. L’estensione del controllo rappresenta un tassello ulteriore nel percorso di trasformazione della misura, che dal suo esordio è stata al centro del dibattito politico per sostenibilità economica, efficacia occupazionale e impatto sociale.

In prospettiva, la digitalizzazione del processo e la partecipazione diretta di più istituzioni potrebbero contribuire a ridurre fenomeni distorsivi, migliorare la tracciabilità dei beneficiari e rendere più coerente il principio alla base della misura: aiutare chi è effettivamente in condizione di svantaggio, accompagnandolo verso autonomia e reinserimento lavorativo.


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