Nave diciotti

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso presentato da un gruppo di migranti trattenuti a bordo della nave Diciotti dal 16 al 25 agosto 2018, a cui l’allora ministro dell’Interno, Matteo Salvini, impedì lo sbarco.

Nel ricorso i migranti chiedevano il risarcimento dei danni non patrimoniali per la privazione della libertà personale subita durante quei dieci giorni di permanenza forzata sulla nave della Guardia Costiera. La Suprema Corte ha riconosciuto la fondatezza della richiesta, rinviando al giudice di merito l’identificazione del danno concreto, ma condannando il Governo italiano per la vicenda.

Il caso Diciotti aveva portato a un’inchiesta del Tribunale dei Ministri di Palermo, che aveva indagato Salvini per sequestro di persona, ritenendo illegittimo il trattenimento dei migranti a bordo di una nave italiana. Il fascicolo era poi passato alla Procura di Catania, che ne aveva chiesto l’archiviazione, ma il Tribunale dei Ministri etneo aveva respinto la richiesta, inoltrando al Senato una domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del leader della Lega. Il Senato, all’epoca a maggioranza M5S-Lega, votò contro, bloccando l’azione giudiziaria.

Nella sentenza della Cassazione si sottolinea che il divieto di sbarco protratto per dieci giorni non può essere considerato un atto politico e quindi non è sottratto al controllo della magistratura. Secondo i giudici, non si tratta di una decisione dettata da criteri supremi di tutela dello Stato e delle sue istituzioni fondamentali, bensì di un atto amministrativo che, pur derivando da un indirizzo politico, doveva rispettare le normative nazionali e internazionali sul soccorso in mare.

Il principio dell’obbligo di soccorso in mare è infatti riconosciuto come una regola consuetudinaria di diritto internazionale, recepita nelle principali convenzioni e nel diritto marittimo italiano. Tale obbligo, secondo la Suprema Corte, prevale su qualsiasi norma o accordo bilaterale volto al contrasto dell’immigrazione irregolare.


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