Superbonus

Con la risposta n. 137 del 20 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito un importante chiarimento in merito alla tassazione delle plusvalenze immobiliari legate agli interventi agevolati dal Superbonus. In particolare, è stato stabilito che la rivendita di un immobile acquistato da un’impresa che ha effettuato interventi di demolizione e ricostruzione antisismica, rientranti nel perimetro del Superbonus, non genera una plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR.

Il caso in esame riguarda un contribuente che ha acquistato un’abitazione oggetto di interventi agevolati secondo l’articolo 16, comma 1-septies del Decreto-legge n. 63/2013, disciplinati e incentivati anche dal Superbonus di cui all’articolo 119 del Decreto Rilancio (Dl n. 34/2020). L’acquirente ha inoltre esercitato l’opzione per la cessione del credito d’imposta legata alla detrazione spettante.

La domanda posta all’Amministrazione finanziaria verteva sull’eventualità che una successiva cessione dell’immobile potesse generare una plusvalenza tassabile secondo le regole introdotte dalla Legge di Bilancio 2024, che ha inserito tra i redditi diversi le plusvalenze relative alla vendita di immobili oggetto di interventi agevolati con Superbonus, qualora la cessione avvenga entro dieci anni dalla fine dei lavori.

L’Agenzia delle Entrate ha richiamato i chiarimenti della circolare n. 13/E del 2024, evidenziando che la nuova disposizione si applica esclusivamente agli immobili sui quali il cedente stesso (o altro avente diritto) ha realizzato gli interventi agevolati. Pertanto, nel caso di specie, l’unica cessione potenzialmente soggetta a tassazione per plusvalenza è quella effettuata dall’impresa costruttrice che ha eseguito i lavori. La successiva rivendita da parte del contribuente acquirente, non avendo effettuato direttamente alcun intervento edilizio agevolato, non rientra nel perimetro applicativo dell’articolo 67, comma 1, lettera b-bis), del TUIR.

Resta tuttavia ferma la regola generale secondo cui, se l’immobile viene venduto entro cinque anni dall’acquisto e non è stato adibito ad abitazione principale, la plusvalenza eventualmente realizzata è imponibile ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera b), del TUIR, indipendentemente dal Superbonus.

Questo chiarimento offre una certezza importante per gli acquirenti di immobili riqualificati con interventi antisismici da imprese di costruzione: le eventuali plusvalenze conseguenti a una rivendita non saranno tassate con le nuove regole introdotte nel 2024, a meno che gli stessi contribuenti non abbiano realizzato i lavori agevolati. Una distinzione cruciale per evitare incertezze interpretative e per favorire la mobilità del mercato immobiliare nel segmento degli immobili riqualificati.


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