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Un Comune non può nominare a capo dell’area tecnica un professionista già incaricato dallo stesso ente.
Lo stabilisce l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) con la Delibera n. 490 del 23 ottobre 2024, che ha accertato l’incompatibilità di un incarico dirigenziale assegnato da un Comune calabrese.

L’Anac è intervenuta a seguito di una segnalazione riguardante la nomina a Responsabile dell’Area tecnica di un architetto che, nei due anni precedenti, aveva ricevuto incarichi tecnico-professionali dallo stesso ente, sia come collaboratore dell’Ufficio tecnico sia come libero professionista.

La violazione della normativa

Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 39/2013, in vigore al momento dell’incarico, non possono essere conferiti ruoli dirigenziali esterni a chi, nei due anni precedenti, abbia svolto incarichi retribuiti o regolati dall’ente pubblico.

“La norma mira a garantire l’imparzialità nella funzione pubblica”, spiega la delibera.

L’Anac ha sottolineato che il rapporto tra l’architetto e il Comune era consolidato nel tempo, configurando così una violazione del principio di imparzialità.

Nel 2024, con l’entrata in vigore della legge n. 21, il periodo di incompatibilità è stato ridotto da due anni a un anno. Tuttavia, nel caso specifico, la normativa in vigore al momento del conferimento dell’incarico imponeva ancora il limite biennale.

Implicazioni per gli enti pubblici

Questo caso rappresenta un monito per le amministrazioni comunali. L’Anac ricorda che è necessario valutare attentamente la conformità normativa prima di assegnare ruoli di responsabilità, specialmente in settori delicati come quello tecnico.

“Queste violazioni minano la trasparenza e l’affidabilità dell’azione amministrativa”, sottolinea l’Autorità.


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