La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 13199 del 7 maggio 2026, interviene nuovamente sul tema della corretta imputazione dei ricavi nel reddito d’impresa e sui limiti entro i quali un contribuente può procedere a svalutazioni o accantonamenti relativi a crediti contestati. Una decisione destinata a incidere in modo significativo sulla contabilizzazione dei ricavi, soprattutto nei settori che operano in regime convenzionato con il servizio sanitario.
La vicenda nasce da una verifica fiscale nei confronti di una società attiva nella sanità privata convenzionata. Nel corso del controllo, formalizzato con processo verbale di constatazione nel 2003, l’Agenzia delle entrate aveva contestato alcune operazioni contabili relative all’anno d’imposta 2002. La società aveva infatti trasferito una parte dei crediti verso il sistema sanitario regionale in un fondo rischi, stornando poste attive già contabilizzate e riducendo così i ricavi e l’imponibile dichiarato. Secondo l’Agenzia, tale comportamento violava le regole del principio di competenza e la disciplina del TUIR in materia di fondi rischi.
La controversia ha avuto un percorso processuale complesso. Dopo una prima decisione favorevole alla contribuente, la Cassazione aveva disposto il rinvio, ma il giudice tributario aveva nuovamente accolto le ragioni della società, ritenendo che l’incertezza derivante dal contenzioso amministrativo con la Regione Calabria giustificasse lo storno prudenziale dei crediti. L’Agenzia ha quindi proposto un nuovo ricorso per cassazione.
La Suprema Corte ha accolto integralmente le doglianze dell’Amministrazione finanziaria. I giudici hanno ribadito che, nel reddito d’impresa, i ricavi devono essere imputati quando la prestazione è resa e il credito è maturato, indipendentemente dall’effettiva riscossione. Nel caso esaminato, le prestazioni sanitarie erano state eseguite nel 2002 e i relativi crediti dovevano rimanere iscritti all’attivo. La scelta prudenziale della società di stornare tali crediti, osserva la Corte, finirebbe per attribuire al contribuente un potere discrezionale nella determinazione dell’imponibile, in contrasto con il principio di capacità contributiva.
Richiamando il proprio orientamento consolidato, la Cassazione sottolinea che l’incertezza sulla riscossione può assumere rilievo solo in presenza di elementi specifici, oggettivi e definitivi, non sulla base di mere valutazioni prudenziali. Nel caso concreto, il provvedimento cautelare del giudice amministrativo aveva sospeso la delibera regionale che limitava la remunerazione delle prestazioni, circostanza che escludeva l’esistenza di un’incertezza tale da giustificare la cancellazione dei ricavi. La Corte distingue inoltre questa fattispecie da quelle in cui l’esistenza stessa del credito è sub iudice, come riconosciuto nella sentenza Cass. 24485/2025.
La Cassazione ha accolto anche il secondo motivo dell’Agenzia, relativo alla violazione dell’articolo 106 del TUIR. La società, infatti, non aveva effettuato una svalutazione tecnica dei crediti secondo i criteri previsti dalla normativa, ma aveva trasferito direttamente le somme dal lato attivo del bilancio a un fondo rischi, riducendo immediatamente il reddito imponibile. Un’operazione ritenuta illegittima, poiché il fondo rischi deve essere alimentato attraverso componenti negativi di reddito specificamente previsti e non mediante la semplice riduzione di ricavi già maturati.
La decisione ribadisce così la centralità del principio di competenza nella determinazione del reddito d’impresa e il rigore con cui devono essere valutate le operazioni contabili che incidono sull’imponibile. Il rischio di mancata riscossione, afferma la Corte, non può giustificare automaticamente la cancellazione dei crediti o il loro trasferimento a fondi rischi attraverso operazioni di storno. Perché un componente negativo sia fiscalmente rilevante, è necessario che il rischio di inesigibilità sia supportato da elementi certi e precisi, come richiesto dalla normativa tributaria.
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Perché lo storno prudenziale dei crediti sanitari non è ammesso
La decisione della Corte di cassazione chiarisce un punto cruciale per imprese e professionisti che operano con la pubblica amministrazione: i crediti verso il servizio sanitario devono essere imputati per competenza, non per cassa. Ciò significa che il ricavo va registrato quando la prestazione è resa, indipendentemente dal momento in cui verrà pagata.
Secondo la Suprema Corte, lo storno prudenziale dei crediti — come quello effettuato dalla società nel caso esaminato — non è consentito perché attribuirebbe al contribuente un potere discrezionale nella determinazione dell’imponibile, in contrasto con il principio di capacità contributiva e con l’articolo 109 del TUIR.
La Corte distingue inoltre tra la semplice incertezza sulla riscossione, che non giustifica alcuna cancellazione dei ricavi, e le situazioni in cui l’esistenza stessa del credito è sub iudice, come riconosciuto in Cass. 24485/2025. Solo in quest’ultimo caso è possibile valutare una diversa imputazione contabile.
Infine, la Cassazione ribadisce che i fondi rischi devono essere alimentati tramite componenti negativi di reddito previsti dalla normativa e non attraverso la riduzione diretta dei ricavi. La svalutazione dei crediti è ammessa solo quando esistono elementi certi e precisi che attestino il rischio di inesigibilità.











