Nel complesso sistema degli affidamenti pubblici, i contratti misti di concessione e appalto rappresentano uno dei terreni più delicati per le amministrazioni, chiamate a individuare correttamente la disciplina applicabile. A fare chiarezza interviene Anac, che con il Parere n. 56 del 21 gennaio 2026 definisce un principio di rilievo operativo: la normativa sugli appalti nei settori ordinari si applica solo se la componente di appalto pubblico raggiunge o supera la soglia prevista dal Codice.
Il chiarimento nasce da un caso concreto sottoposto all’Autorità da un Consiglio regionale del Nord Italia, relativo all’affidamento del servizio di installazione e gestione di distributori automatici di bevande e alimenti e di erogatori d’acqua, per un importo complessivo inferiore a 140.000 euro. La procedura era stata avviata tramite trattativa diretta sulla piattaforma MePa di Consip.
La stazione appaltante aveva qualificato l’operazione come contratto misto, comprendente elementi riconducibili sia alla concessione di servizi – nel caso dei distributori automatici, gestiti con assunzione del rischio operativo da parte dell’operatore – sia all’appalto di forniture, riferito agli erogatori d’acqua e alla fornitura delle bombole di CO₂. Nonostante ciò, l’amministrazione aveva ritenuto applicabile la disciplina dell’appalto, procedendo con un affidamento diretto.
Una scelta contestata da un operatore economico, che ha invece sostenuto la natura prevalente di concessione del contratto e la conseguente necessità di applicare la procedura negoziata prevista dall’articolo 187 del Codice dei contratti pubblici. La questione ha così posto al centro il tema della corretta qualificazione giuridica dei contratti misti e del rapporto tra valore economico e disciplina applicabile.
Nel parere, Anac ribadisce un principio cardine del Codice: quando un contratto contiene elementi riconducibili sia alla concessione sia all’appalto, l’oggetto principale va individuato sulla base del valore stimato più elevato tra le diverse componenti. Tuttavia, questo criterio non è sufficiente da solo. La lettura coordinata dell’articolo 14, comma 21, e dell’articolo 180, comma 3, del d.lgs. 36/2023 porta a una conclusione netta: la disciplina degli appalti nei settori ordinari trova applicazione esclusivamente se la parte di appalto pubblico è pari o superiore alla soglia rilevante prevista dal Codice.
In caso contrario, e quindi quando la componente di appalto è sotto soglia, il contratto resta qualificato e disciplinato come concessione, con applicazione delle norme contenute nel Libro IV, Parte II, del Codice, e in particolare dell’articolo 187 per le modalità di affidamento. Un’impostazione che rafforza la centralità del criterio economico e tutela la coerenza sistematica della normativa.
Il parere assume un rilievo che va oltre il singolo caso, perché offre un orientamento chiaro alle amministrazioni pubbliche, chiamate sempre più spesso a gestire affidamenti ibridi in settori come servizi, forniture e gestione di infrastrutture leggere. In un contesto di semplificazione delle procedure ma anche di rafforzamento dei controlli, la corretta qualificazione del contratto diventa decisiva per garantire legittimità, concorrenza e trasparenza.
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