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Con la risposta n. 135 del 2025, l’Agenzia delle Entrate interviene con un importante chiarimento sul regime fiscale applicabile alle criptoattività, rispondendo ai quesiti formulati da una PMI innovativa iscritta nel Registro degli operatori di valute virtuali dell’OAM. L’impresa, che offre ai propri clienti servizi di exchange, staking e wallet custodial, intende consentire la tassazione delle plusvalenze e degli altri proventi da criptoattività in regime amministrato e ha chiesto indicazioni sull’interpretazione corretta delle norme fiscali applicabili.

L’Agenzia ribadisce che il trasferimento di criptovalute verso wallet di proprietà del cliente non genera, di per sé, una plusvalenza imponibile, purché il contribuente sia in grado di dimostrare documentalmente la titolarità del wallet di destinazione, sia esso un self custodial wallet o un wallet detenuto presso un altro exchange. Non è sufficiente una semplice dichiarazione del cliente, nemmeno se registrata in audio-video: occorre documentazione oggettiva e verificabile.

Nel caso in cui il cliente revochi l’opzione per il regime del risparmio amministrato, l’intermediario continuerà ad agire come sostituto d’imposta fino al 31 dicembre dell’anno in corso, trasmettendo al contribuente tutte le informazioni rilevanti, inclusi i valori di carico delle criptoattività e l’eventuale presenza di minusvalenze residue. Tali minusvalenze, precisa l’Agenzia, possono essere utilizzate in compensazione con eventuali plusvalenze future, fino a quattro anni successivi.

Un altro punto cruciale riguarda i depositi in criptovalute ricevuti dai clienti da wallet esterni, siano essi di tipo self custodial o collegati ad altri exchange. Anche in questo caso, l’Agenzia impone l’obbligo di fornire documentazione ufficiale che attesti il costo di acquisto delle criptoattività trasferite. In mancanza di tale documentazione, l’intermediario dovrà considerare il costo pari a zero, con potenziali conseguenze fiscali sfavorevoli per il contribuente. Documenti validi possono includere contabili bancarie o attestazioni rilasciate da altri intermediari presso cui è avvenuto l’acquisto.

La risposta dell’Agenzia si basa sull’articolo 1, commi da 126 a 147 della Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) e sulla circolare 30/E del 27 ottobre 2023, che delineano il nuovo quadro normativo per la tassazione delle criptoattività.

Infine, per determinare il valore di acquisto delle valute virtuali, l’Agenzia stabilisce che gli intermediari sono tenuti ad applicare il criterio del costo medio ponderato per ciascuna categoria omogenea di attività finanziaria. Questa scelta semplifica la gestione fiscale delle movimentazioni e garantisce uniformità nel calcolo delle plusvalenze o minusvalenze, favorendo la coerenza tra diverse tipologie di criptoattività detenute.


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