La verifica delle offerte negli appalti pubblici torna al centro dell’attenzione con il parere di precontenzioso n. 161, approvato dal Consiglio dell’Autorità il 6 maggio 2026, in cui Anac chiarisce un punto spesso oggetto di dubbi e contenziosi: è possibile modificare o integrare le giustificazioni dei costi della manodopera, ma solo entro limiti rigorosi che non alterino l’offerta economica originaria.
L’Autorità afferma che “è accoglibile una modifica delle giustificazioni delle singole voci di costo finalizzate a rimediare originari e comprovati errori di calcolo, sempre che resti ferma l’entità iniziale dell’offerta economica nel rispetto del principio dell’immodificabilità”. In altre parole, l’operatore può correggere errori, riequilibrare voci interne, apportare compensazioni: ciò che non può fare è cambiare il quadro economico complessivo o trasformare l’offerta in qualcosa di diverso da ciò che era stato presentato in gara.
Il principio di intangibilità dell’offerta – economica e tecnica – resta infatti il cardine del sistema. Le giustificazioni possono essere riviste, ma solo se la rimodulazione non incide sulla sostanza dell’offerta né sulla sua affidabilità ai fini dell’aggiudicazione e dell’esecuzione del contratto.
Il caso esaminato riguarda un appalto integrato per lavori di manutenzione straordinaria su un immobile dell’Università degli Studi di Napoli. L’operatore aveva rimodulato il monte ore della manodopera, mantenendo però invariato il costo complessivo. La stazione appaltante aveva chiesto chiarimenti e Anac ha confermato la legittimità della modifica: – il costo della manodopera è rimasto identico; – la durata dell’appalto (360 giorni) è coerente con il nuovo monte ore; – la composizione delle squadre di lavoro non è stata alterata.
Per l’Autorità, “non vi è stata illegittima alterazione del costo della manodopera, sia dal punto di vista economico, che tecnico”, e l’offerta è rimasta pienamente conforme ai principi di immodificabilità e affidabilità.
Il parere assume un valore rilevante per stazioni appaltanti e operatori economici: chiarisce che la linea di confine non è tra modifica e non modifica, ma tra correzione delle giustificazioni (ammessa) e alterazione dell’offerta (vietata). Una distinzione che può ridurre il contenzioso e rendere più equilibrata la fase di verifica dell’anomalia.
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